[1]dei cittadini dello Stato di invio

[2]Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, puo', in conformita' all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza a fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare puo' anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verra' informato ed avra' la possibilita' di assistere personalmente oppure sara' altrimenti rappresentato.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art12 · fonte del testo

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