[1]ARTICOLO XV. (Collegamento).

[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxv · fonte del testo

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