[1]ARTICOLO IX. (Servizi statistici).

[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di fare ogni sforzo per attuare una collaborazione quanto piu' stretta possibile, l'eliminazione di ogni duplicazione nella loro attivita' e l'utilizzazione piu' efficace possibile del loro personale tecnico nel raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, migliorare e diffondere le notizie statistiche. Esse convengono di unire i loro sforzi per trarre il miglior partito possibile dalle notizie statistiche e per alleviare il compito dei Governi e degli altri organismi chiamati a fornire tali notizie. 2. L'Unione riconosce che l'Organizzazione delle Nazioni Unite e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche utili agli scopi generali delle organizzazioni internazionali. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite riconosce che l'Unione e' l'organismo centrale incaricato di raccogliere, analizzare, pubblicare, normalizzare, perfezionare e diffondere le statistiche di propria pertinenza, senza pregiudizio dei diritti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di interessarsi a tali statistiche, in quanto possano essere necessarie all'attuazione dei propri obiettivi o al perfezionamento delle statistiche del mondo intero. Spettera' all'Unione prendere ogni decisione circa la forma nella quale detti documenti saranno compilati. 4. Nell'intento d'istituire un centro di notizie statistiche per uso generale, rimane stabilito che i dati forniti dall'Unione per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno, nella maggior misura possibile, messi a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a sua domanda. 5. Resta convenuto che i dati forniti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere incorporati nelle sue statistiche normali o nei suoi rapporti speciali saranno messi a disposizione dell'Unione, a sua domanda, in tutta la misura possibile ed opportuna.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artix · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari