[1]ARTICOLO IV. (Raccomandazioni delle Nazioni Unite).

[2]1. L'Unione, tenendo conto del fatto che le Nazioni Unite hanno l'obbligo di favorire l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 55 della Carta, e di aiutare il Consiglio economico e sociale a esercitare le funzioni e il potere che gli conferisce l'articolo 62 della Carta, di fare o provocare studi e rapporti su questioni internazionali nei campi economici, sociali, della cultura intellettuale e dell'educazione, della sanita' pubblica e in altri campi affini, nonche' di rivolgere raccomandazioni su tutte le questioni anzidette alle istituzioni speciali interessate, tenendo conto, inoltre, del fatto che gli articoli 58 e 63 della Carta dispongono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite deve fare raccomandazioni per coordinare le attivita' di dette istituzioni specializzate e i principi generali ai quali esse si ispirano, ritiene utile di prendere i provvedimenti necessari per sottoporre il piu' presto possibile all'esame del suo organo competente, ad ogni buon fine, tutte le raccomandazioni ufficiali che l'Organizzazione delle Nazioni Unite potra' rivolgerle. 2. L'Unione conviene di consultarsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a domanda di questa, circa le raccomandazioni suddette, e di far conoscere tempestivamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite i provvedimenti che avranno preso l'Unione e i suoi Membri per dar seguito a tali raccomandazioni o i risultati dei provvedimenti stessi. 3. L'Unione cooperera' all'adozione di ogni altro provvedimento che possa essere necessario per garantire il coordinamento pienamente efficace delle attivita' delle istituzioni specializzate e di quelle delle Nazioni Unite. In particolare, essa ritiene opportuno collaborare con ogni organo o con tutti gli organi che il Consiglio economico e sociale potra' istituire per facilitare tale coordinamento e fornire tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per raggiungere questi scopi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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