[1]ARTICOLO VIII. (Disposizioni riguardanti il personale).

[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di stabilire per il personale, quanto piu' sia possibile, norme, metodi e disposizioni comuni intesi a evitare gravi contraddizioni nei termini e nelle condizioni d'impiego, come pure la concorrenza nell'assunzione del personale e a facilitare gli scambi di personale che apparissero opportuni per ambo le parti, allo scopo di impiegare nel miglior modo possibile il personale. 2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono di cooperare nella maggiore misura possibile per conseguire gli scopi suindicati.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artviii · fonte del testo

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