1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art277 · fonte del testo

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