L'applicazione da parte della Repubblica portoghese degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 271 o, da parte della Comunita', delle restituzioni di cui all'articolo 275 e' subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura: 1. Qualsiasi progetto inteso a fissare: - sovvenzioni all'esportazione del Portogallo nella Comunita' nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure - restituzioni all'esportazione dalla Comunita' nella sua composizione attuale in Portogallo e oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dall'organizzazione comune dei mercati di cui il prodotto in questione forma oggetto. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al paragrafo 1; tale esame riguarda in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonche' la situazione e il livello dei prezzi del mercato portoghese, del mercato della Comunita' nella sua composizione attuale e del mercato mondiale. 3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti. Il parere viene immediatamente comunicato all'autorita' competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, la Repubblica portoghese o la Commissione. 4. In caso di parere negativo, l'autorita' competente: - puo' rendere applicabile una fissazione non conforme al parere formulato soltanto una volta scaduto un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il comitato ha formulato il parere, - comunica immediatamente la misura di fissazione al Consiglio che puo' deliberare in merito e raccomandare all'autorita' competente di modificare il progetto o la decisione di fissazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art276 · fonte del testo

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