1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo e i paesi terzi, il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Portogallo a decorrere dal 1 marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo. 2. Per i prodotti che al 1 marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica a tale data, salvo se al momento dell'adesione esse fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato in Portogallo o in un altro stato membro. Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale. 3. La Repubblica portoghese applica dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica portoghese a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste dal presente atto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art244 · fonte del testo

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