[1]Protocollo N. 3 concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie

[3]1. Tranne per i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, la Spagna ed il Portogallo applicano nei loro scambi il trattamento concordato tra ciascuno di essi, da un lato, e la Comunita' nella sua composizione attuale, dall'altro, quale e' definito nel titolo il, capo 1 e nel titolo III capo I, della parte quarta dell'atto di adesione. 2. Il Regno di Spagna applica ai prodotti originari del Portogallo, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75, (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello applicato dalla Comunita' nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonche' delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure equivalenti a queste restrizioni, alle merci di cui al trattato CEE che soddisfano, in Portogallo, le condizioni degli articoli 9 e 10 di questo stesso trattato, nonche' alle al trattato C ECA che sono in libera pratica conformemente a detto trattato in Portogallo. La Repubblica portoghese applica ai prodotti originari della Spagna, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2782/75 (CEE), n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello che essa applica nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1 marzo 1986 le norme d'origine applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-3-art1 · fonte del testo

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