[1]Cooperazione scientifica e tecnologica

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno i rapporti tra le universita', i centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

  • a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
  • b)visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi di esperienze;
  • c)le attivita' scientifiche presso gli istituti di ricerca, le universita', gli archivi, le biblioteche ed i musei dell'altra Parte, comprese le ricerche congiunte e le spedizioni sul campo;
  • d)organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art11 · fonte del testo

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