1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo viene costituita una Commissione mista formata da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti. 2. La Commissione mista ha in particolare i compiti seguenti:

  • a)lo studio di proposte dirette a perfezionare le disposizioni legislative e regolamentari dei due Stati sulle denominazioni di origine, le indicazioni di provenienza e la protezione contro la concorrenza sleale;
  • b)lo studio delle misure piu' efficaci a proteggere congiuntamente le denominazioni di origine italiane e spagnole negli altri Stati;
  • c)l'esame delle proposte di modifica o di ampliamento delle liste comprese negli Allegati A e B;
  • d)lo studio di ogni argomento connesso alla esecuzione del presente Accordo. 3. La Commissione mista si riunisce a richiesta di uno degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art11 · fonte del testo

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