1. E' istituita una Commissione mista composta da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti, al fine di facilitare l'esecuzione del presente Accordo. 2. La Commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modifica o di estensione della lista di cui agli Allegati A e B che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di occuparsi di tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente Accordo. 3. Ognuno degli Stati contraenti ha la facolta' di chiedere la convocazione della Commissione mista.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art11 · fonte del testo

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