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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975
Legge 25 ottobre 1978, n. 767
- Aggiornato al
- 4 dicembre 1978
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI…
- Art. 2Il nome Repubblica italiana, le denominazioni Italia, Enotria, i nomi delle regioni e…
- Art. 3Il nome Espana, le denominazioni Hispania, Spania, Iberia, e i nomi dei municipi…
- Art. 4Se i nomi e le denominazioni protetti ai sensi degli articoli 2 e 3 sono usati…
- Art. 5Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche quando sui prodotti o merci, nella…
- Art. 6I reclami relativi ad atti contrari alle disposizioni del presente Accordo possono essere…
- Art. 7La protezione stabilita agli articoli 2 e 3 del presente Accordo opera di pieno diritto…
- Art. 8Prodotti, merci, imballaggi, etichette, fatture, documenti di trasporto e altri documenti…
- Art. 9Le liste degli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate o ampliate…
- Art. 10Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione piu' ampia che…
- Art. 11Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo viene costituita una Commissione…
- Art. 12Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
