due Parti convengono la costituzione di una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano: - il coordinamento delle attivita' di collaborazione economica tra i due Paesi; - la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla; - l'individuazione di specifici settori di collaborazione; - l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica. La Commissione Mista si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e a Pechino.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art7 · fonte del testo

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