1. Se i nomi e le denominazioni protetti ai sensi degli articoli 2 e 3 sono usati contrariamente a tali disposizioni, nel commercio di prodotti o di merci, o nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', tale uso e' represso in virtu' del presente Accordo mediante tutte le misure giudiziarie o amministrative, compreso il sequestro, che, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione e' richiesta, siano applicabili nella tutela contro la concorrenza sleale o nella repressione dell'uso di denominazioni illecite. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui tali nomi o denominazioni sono usati nella loro traduzione oppure insieme ad una indicazione concernente l'effettiva provenienza o con aggiunte come "classe", "tipo", "forma", "stile", "imitazione", "genere", "qualita'", "concorrente", "carattere" e simili. In particolare, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene impedita dal fatto che le denominazioni protette dagli articoli 2 e 3 vengano usate in una forma modificata (variante), sempre che esista, nonostante la modifica stessa, il pericolo di una confusione nel commercio. 3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai prodotti o merci in transito.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art4 · fonte del testo

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