1. Il nome Espana, le denominazioni Hispania, Spania, Iberia, e i nomi dei municipi, province, regioni e zone storiche e geografiche spagnoli, nonche' le denominazioni elencate nell'Allegato B del presente Accordo, sono riservati nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente ai prodotti o merci spagnoli, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dall'ordinamento giuridico spagnolo, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo. 2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una localita' posti al di fuori del territorio dello Stato spagnolo tale denominazione potra' essere usata per prodotti o merci non spagnoli soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilita' di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci. 3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', il proprio nome, la propria ragione sociale - sempre che questa contenga il nome di una persona fisica -, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;767~art3 · fonte del testo

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