1. Nei contratti a consegne successive, se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna costituisce un'inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda detta consegna, l'altra parte puo' dichiarare il contratto rescisso per detta consegna. 2. Se l'inadempienza di una delle parti di un obbligo relativo ad una consegna puo' fondatamente indurre l'altra parte a ritenere che vi sara' inadempienza essenziale del contratto per quanto riguarda gli obblighi futuri, essa potra' dichiarare il contratto rescisso per il futuro, purche' lo faccia entro un termine ragionevole. 3. L'acquirente che dichiara il contratto rescisso per una consegna puo', nello stesso tempo, dichiararlo rescisso per le consegne gia' ricevute o quelle future se, a causa della loro interdipendenza, tali consegne non possono essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art73 · fonte del testo

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