[1]fondamentali

[2]1. Tutte le persone che non partecipano direttamente o non partecipano piu' alle ostilita', siano esse private o no della liberta', hanno diritto al rispetto della persona, dell'onore; delle convinzioni e delle pratiche religiose. Esse saranno trattate in ogni circostanza con umanita' e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. E' vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti. 2. Senza pregiudizio del carattere delle disposizioni che precedono, sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo nei confronti delle persone indicate nel paragrafo 1:

  • a)le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare l'omicidio, cosi' come i trattamenti crudeli quali la tortura, le mutilazioni o ogni genere di pene corporali;
  • b)le punizioni collettive;
  • c)la cattura di ostaggi;
  • d)gli atti di terrorismo;
  • e)gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore;
  • f)la schiavitu' e la tratta degli schiavi sotto qualsiasi forma;
  • g)il saccheggio;
  • h)la minaccia, di commettere gli atti suddetti. 3. I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:
  • a)dovranno ricevere una educazione, compresa l'educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno la custodia;
  • b)saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
  • c)i fanciulli di meno 15 anni non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, ne' autorizzati a prendere parte alle ostilita';
  • d)la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni continuera' ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilita' e vengono catturati;
  • e)saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtu' della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilita' verso una zona piu' sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art4 · fonte del testo

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