1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica austriaca, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificato nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Austria, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. a) Se un residente dell'Austria ritrae redditi che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi di detta persona un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La somma dedotta non potra' tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia.

  • b)Se un residente dell'Austria possiede cespiti patrimoniali che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Austria esentera' da imposta detti cespiti patrimoniali ma potra', per calcolare l'ammontare dell'imposta sul restante patrimonio di detta persona, applicare la stessa aliquota di imposta che sarebbe stata applicabile qualora detti cespiti patrimoniali non fossero stati esentati.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762~art23 · fonte del testo

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