DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1 Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli "E.A.U.", l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata negli "E.A.U.", ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttovia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: Se un residente degli Emirati Arabi Uniti ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, gli Emirati Arabi Uniti devono accordare una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale detrazione, tuttavia, non potra' eccedere la quota dell'imposta, calcolata negli Emirati Arabi Uniti prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309~convenzione-art23 · fonte del testo

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