Gli ufficiali dello stato civile di uno Stato daranno corso alle pubblicazioni di matrimonio ed effettueranno le altre formalita' necessarie per la celebrazione del matrimonio dietro richiesta degli ufficiali dello stato civile dell'altro Stato. Essi trasmetteranno immediatamente la certificazione dell'avvenuta effettuazione, con attestazione delle risultanze. La richiesta sara' fatta per il tramite dell'Ufficio consolare dello Stato dove deve essere celebrato il matrimonio, il quale la trasmettera' accompagnata dalla traduzione. La certificazione sara' trasmessa per il tramite dello stesso Ufficio consolare, ugualmente accompagnata dalla traduzione. Le traduzioni saranno effettuate a carico dell'Ufficio consolare. Gli ufficiali dello stato civile comunicheranno direttamente con gli Uffici consolari.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;761~accordo-art4 · fonte del testo

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