Ciascuno dei due Stati contraenti accettera' senza legalizzazione o formalita' equivalente, a condizione che siano datati e muniti di firma e, se del caso, del sigillo o del timbro dell'Autorita' dell'altro Stato contraente che li ha rilasciati:

  • a)gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita' o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro cittadinanza, il loro domicilio o la loro residenza qualunque sia l'uso al quale sono destinati;
  • b)tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile. Quando i predetti documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti eseguiranno gli opportuni accertamenti senza ritardarne, possibilmente, gli effetti. Le Autorita' dei due Stati si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;761~accordo-art5 · fonte del testo

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