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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985 · Legge 11 febbraio 1989, n. 75
- Aggiornato al
- 4 marzo 1989
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA…
- Art. 2: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, a) viene creata una commissione…
- Art. 3: La Commissione, prevista all'art. 2 che comprende, a parita', per ogni Parte, dei…
- Art. 4: La Commissione e presieduta alternativamente dai Ministri dell'Interno o per il…
- Art. 5: Il Presidente della Commissione, prevista all'articolo precedente, puo', secondo parere…
- Art. 6: Le finalita' della Commissione sono in particolare: a) di determinare le condizioni…
- Art. 7: Gli esperti chiamati ad adempiere ad una missione di cooperazione sono designati di…
- Art. 8: Qualora una Parte necessiti di assistenza in caso di gravi incidenti, essa potra'…
- Art. 9: La direzione delle operazioni spetta in ogni caso alle autorita' della Parte…
- Art. 10: Le spese di qualsiasi natura derivanti da attivita' di assistenza e di cooperazione…
- Art. 11: Qualora vengano causati danni a terzi dalla Parte richiedente, il loro risarcimento…
- Art. 12: Su richiesta di una delle Parti contraenti, possono essere adottate delle misure per la…
- Art. 13: La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata; ognuna delle Parti…
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