: Gli esperti chiamati ad adempiere ad una missione di cooperazione sono designati di comune accordo tra le due Parti contraenti. Qualora lo ritenessero utile, essi designeranno un consigliere tecnico, al fine di coordinare sul posto, a intervalli regolari e durante periodi piu' o meno lunghi, l'attivita' dei vari esperti la cui partecipazione sia stata richiesta. I diritti ed obblighi precisi degli esperti sono determinati di comune accordo tra le due Parti contraenti. Le spese inerenti all'oggetto di detto articolo sono a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;75~convenzione-art7 · fonte del testo

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