Art. 40 (All. 1C - Accordo)

1. I Membri convengono che alcune modalita' o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati caso costituire un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un Membro puo' adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente Accordo, opportune misure estese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validita' e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Membro in questione. 3. Ciascun Membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro Membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprieta' intellettuale, cittadino del Membro al quale e' stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del Membro richiedente sull'oggetto della presente sezione e desideri garantire l'osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena liberta' di una decisione definitiva per ciascuno dei due Membri. Il Membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilita' e offre adeguate opportunita' per le consultazioni con il Membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del Membro richiedente. 4. Qualora cittadini di un Membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro Membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultimo relative all'oggetto della presente sezione, al primo Membro viene concessa, su richiesta, dall'altro Membro la possibilita' di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art40 · fonte del testo

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