Indice per libri, titoli e capi
Impresa
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987 · Legge 11 febbraio 1989, n. 74
- Aggiornato al
- 4 marzo 1989
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA…
- Art. 2Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto di merce in servizio…
- Art. 3Le Parti contraenti convengono: a) di incoraggiare le navi battenti bandiera algerina e…
- Art. 4Gli armatori avranno il compito di adottare le misure necessarie per l'organizzazione del…
- Art. 5Le Parti contraenti vigileranno affinche' i tassi di nolo siano fissati al livello piu'…
- Art. 6Ciascuna Parte contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a…
- Art. 7Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalita'…
- Art. 8Ciascuna Parte contraente riconoscera' la nazionalita' delle navi dell'altra Parte…
- Art. 9Ciascuna Parte contraente riconoscera' tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra…
- Art. 10Ciascuna Parte contraente riconoscera' i documenti di identita' dei marittimi rilasciati…
- Art. 11Tali documenti d'identita' danno diritto ai loro titolari di scendere a terra senza visto…
- Art. 12I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti indicati…
- Art. 13Allorche' un membro dell'equipaggio, titolare del documento d'identita' di cui all'art…
- Art. 14Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di impedire l'ingresso o il soggiorno sul…
- Art. 15Le Autorita' amministrative e giudiziarie di una delle Parti contraenti non potranno…
- Art. 16Qualora una nave di una delle Parti contraenti dovesse naufragare, arenarsi o subire…
- Art. 17Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente Accordo saranno…
- Art. 18Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Accordo, le…
- Art. 19Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente l'accesso dei loro cittadini alle…
- Art. 20Il presente Accordo e concluso per un periodo di cinque anni ed e rinnovabile per tacita…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
