ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare. Nella convinzione che lo sviluppo dei trasporti marittimi tra i due Paesi contribuira' al rafforzamento della loro cooperazione ed allo sviluppo dei loro rapporti economici e commerciali; Nel desiderio di: - Favorire l'organizzazione delle relazioni marittime tra l'Algeria e l'Italia; - Assicurare una migliore organizzazione del traffico marittimo tra i due Paesi; - Eliminare gli ostacoli che possono portare pregiudizio allo sviluppo del trasporto marittimo; convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Il termine nave di una Parte contraente indica qualsiasi nave mercantile battente la bandiera di tale Parte in conformita' della sua legislazione e delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 3 del presente Accordo. Il termine membro dell'equipaggio della nave indica ogni persona che eserciti a bordo della nave funzioni relative al suo esercizio ed alla sua manutenzione e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio. Il termine merce indica ogni merce proveniente dal commercio estero tra i porti dei due Paesi. Le disposizioni del presente Accordo non si riferiscono alle navi da guerra ne' alle navi che esercitano le attivita' riservate da ciascuna delle due Parti e in particolare quelle relative ai servizi portuali, al rimorchio, al pilotaggio, alla pesca marittima, alla ricerca scientifica e al cabotaggio nazionale.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art1 · fonte del testo

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