• 1)I cittadini di una delle Parti contraenti titolari di uno dei documenti indicati all'articolo 10 del presente Accordo possono transitare, in conformita' delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, sul territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere sia il loro porto d'imbarco, sia il loro Paese d'origine, purche' siano in possesso di una autorizzazione d'imbarco o sbarco rilasciata dalle Autorita' competenti del loro Paese.
  • 2)Il soggiorno sul territorio di una delle Parti contraenti dei marittimi cittadini dell'altra Parte, che viaggino muniti del loro libretto professionale e di un ordine d'imbarco o sbarco, non puo' superare il periodo previsto dalla normativa in vigore; tale periodo potra' eccezionalmente essere prolungato per valide ragioni, a discrezione delle competenti Autorita'. Ciascuna Parte contraente si impegna a riammettere sul proprio territorio o sulle proprie navi i titolari dei documenti di cui al primo comma del presente Articolo, da essa rilasciati, soltanto sulla base dei predetti documenti.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art12 · fonte del testo

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