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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993 · Legge 9 dicembre 1994, n. 732
- Aggiornato al
- 31 dicembre 1994
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera', nella misura…
- Art. 3nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. 4per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o esproprio 1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire…
- Art. 6dei capitali, dei profitti, delle retribuzioni e dei risarcimenti 1. Ognuna delle Parti…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito…
- Art. 9delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1) Qualsiasi controversia relativa…
- Art. 10delle controversie tra le parti contraenti 1. Le controversie tra le parti Contraenti…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal…
- Art. 12di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13di applicazione dell'Accordo 1. Il presente Accordo si applichera' agli investimenti…
- Art. 14in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 15e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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