ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile (qui di seguito denominati Parti Contraenti), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi, e in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Cile e per quelli cileni in Italia; consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e, tenuto conto dell'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologico, Tecnico e Culturale, tra l'Italia ed il Cile, sottoscritto in Santiago del Cile, l'8 novembre 1990, ed in particolare del suo articolo VIII, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in conformita' agli accordi internazionali, di tali investimenti stranieri che siano realizzati o che si realizzino con reale ed effettivo trasferimento di capitali, contribuiscono ad incentivare iniziantive imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

  • a)diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale di godimento, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)azioni, obligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni o servizi correlati ad investimenti provenienti dall'estero, nonche', come definiti nel successivo punto 5. del presente articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, nomi commerciali, avviamento; 6. Per "territorio" si intende, il territorio compreso entro i confini terrestri ed il mare territoriale di ognuna delle due Parti Contraenti nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre i limiti del mare territoriale delle Parti predette e sopra le quali queste ultime esercitino o possano esercitare, in conformita' al diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione ai fini di prospezione, esplorazione, sfruttamento e preservazione di risorse naturali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art1 · fonte del testo

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