Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicita', su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie ed i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprendera':

  • a)i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • b)lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le minacce della criminalita' organizzata transnazionale, nel settore del narcotraffico, incluse le informazioni operative di interesse reciproco relative ad eventuali contatti tra associazioni criminali organizzate nei rispettivi Paesi;
  • c)l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
  • d)il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative,
  • e)lo scambio di atti legislativi e strumenti norinativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro. il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • f)lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;
  • g)lo scambio d'informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sul luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
  • h)i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alla frontiere.
  • i)lo scambio di infonnazioni e la fornitura di assistenza legale nei casi e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico.
  • j)l'adozione della tecnica delle consegne controllate tra i due paesi.

Testo vigente dal 8 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;71~accordo-art2 · fonte del testo

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