[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati le Parti"; CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione; PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della societa'; RICONOSCENDO la gravita' della situazione causata dalla vastita' della produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marza 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988; CONSIDERANDO l'importanza fondamentale del coordinamento e della cooperazione nella lotta al traffico di sostanze stupefacerti, psicotrope e precursori; CONVENGONO quanto segue:

[3]Articolo 1 L'Accordo e' incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori. Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono quelle elencate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulla Droga del 30 Marzo 1961. Per "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971. Per "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato contemplate nell'Articolo 3, paragrafi 1-2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre)1988.

Testo vigente dal 8 marzo 2006

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