Le due Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuera' attraverso:

  • a)lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attivita' collegate allo specifico traffico illecito, localita' e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguardera', altresi', i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
  • b)programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di' esperienze e metodi di addestramento e impiego di unita' cinofile antidroga;
  • c)scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".

Testo vigente dal 13 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-01;113~accordo-art5 · fonte del testo

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