In conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, la cooperazione nel settore della lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori vertera' su:

  • a)i metodi di lotta contro il traffico illecito di dette sostanze e precursori;
  • b)l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
  • c)lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
  • d)i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere. Le Parti contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, la tecnica delle «consegne controllate», definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, nonche' a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in tale settore.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art6 · fonte del testo

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