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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991 · Legge 14 dicembre 1994, n. 709
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1994
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita. 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per danni Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite…
- Art. 5o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6valutari vari. 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra…
- Art. 7o successione nei diritti e nelle obbligazioni Nel caso in cui una Parte Contraente od…
- Art. 8di controversie tra Investitori ed una delle Parti Contraenti. 1. Ogni controversia…
- Art. 9delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 10dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati…
- Art. 11di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata dal presente Accordo…
- Art. 12in vigore Le due Parti Contraenti si notificheranno per iscritto l'avvenuto espletamento…
- Art. 13' e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni, a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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