ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania qui di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa firmato in Helsinki il 1 agosto 1975, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine investimento indica, in particolare ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, ipoteche, pegni e privilegi;
  • b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi ogni diritto derivante da, impegni o prestazioni di servizi aventi valore economico e relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti;
  • d)diritti di proprieta' intellettuale e pertanto anche industriale, compresi i diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, designs industriali, nonche' il know how, i segreti commerciali d'impresa, le denominazioni commerciali, il goodwill ed altri diritti similari.
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge, per contratto, su licenza o per atto amministrativo compresi quelli di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od abbia assunto, ottenuta ogni necessaria autorizzazione amministrativa, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza e che sia legittimata ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per "persona giuridica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede legale nel suo territorio che sia stata da essa, a norma di legge, riconosciuta come persona giuridica, societa' o impresa, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 3. Per "redditi" si intendono le somme che si ricavano da un investimento, ed in particolare profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties ed altri proventi da investimenti. 4. Per "territorio" si intendono le superfici comprese entro i confini terrestri, nonche' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, in base al diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art1 · fonte del testo

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