valutari vari. 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale nonche' di ogni altro obbligo giuridico tributario, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile di:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento ed incremento di investimenti;
  • b)redditi quali definiti al punto 3 dell'articolo 1 del presente Accordo nonche' compensi per assistenza e servizi tecnici connessi ad investimenti;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale, vendita o liquidazione di un investimento;
  • d)somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)ogni altro compenso ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro alle dipendenze e per conto di investitori e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
  • f)risarcimenti dovuti a norma degli articoli 4 e 5. 2. I trasferimenti dei pagamenti di cui al precedente punto 1 verranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dalla richiesta, al tasso di cambio applicabile nel giorno del loro trasferimento. 3. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al punto 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art6 · fonte del testo

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