[1], ratifica, accettazione, approvazione e adesione

[2]1. Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, parti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia, e qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:

  • a)firmandola, senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
  • b)depositando uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, dopo averla firmata con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o
  • c)depositando uno strumento d'adesione. 2. La presente Convenzione sara' aperta dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, incluso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, per la firma da parte degli Stati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Dopo detta data, essa sara' aperta alla loro adesione. 3. Anche le unioni doganali o economiche possono, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, diventare Parti contraenti della presente Convenzione contemporaneamente a tutti i loro Stati membri o in qualsiasi momento dopo che tutti i loro Stati membri sono diventati Parti contraenti di detta Convenzione. Tuttavia, tali unioni non avranno diritto di voto. 4. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art52 · fonte del testo

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