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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980 · Legge 7 agosto 1982, n. 704
- Aggiornato al
- 7 ottobre 1982
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- 23
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- 26
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2La presente Convenzione si applichera' al materiale nucleare destinato a scopi pacifici…
- Art. 3Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari, a norma della propria…
- Art. 4Ciascuno Stato contraente non esportera', o non autorizzera' la esportazione di materiale…
- Art. 5Gli Stati contraenti designeranno e renderanno reciprocamente noti, direttamente o…
- Art. 6Gli Stati contraenti assumeranno adeguati provvedimenti, compatibili con le rispettive…
- Art. 7Il commettere dolosamente uno dei seguenti atti: a) la ricettazione, la detenzione…
- Art. 8Ciascuno Stato contraente assumera' i provvedimenti eventualmente necessari all'esercizio…
- Art. 9Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato…
- Art. 10Lo Stato contraente sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato, qualora non…
- Art. 11I reati previsti all'articolo 7 saranno automaticamente compresi come ipotesi di…
- Art. 12Qualsiasi persona, nei cui confronti si svolga un'azione legale a causa di uno dei reati…
- Art. 13Gli Stati contraenti si presteranno reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria…
- Art. 14Ciascuno Stato contraente informera' il depositario circa le leggi ed i regolamenti…
- Art. 15Gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione…
- Art. 16Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario…
- Art. 17In caso di controversia fra due o piu' Stati contraenti circa l'interpretazione o…
- Art. 18La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede…
- Art. 19La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di…
- Art. 20Senza pregiudicare quanto disposto all'articolo 16, uno Stato contraente puo' proporre…
- Art. 21Qualunque Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica…
- Art. 22Il depositario notifichera' sollecitamente a tutti gli Stati: a) ogni firma della…
- Art. 23Il testo originale della presente Convenzione, le cui traduzioni in arabo, cinese…
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