1. Ciascuno Stato contraente non esportera', o non autorizzera' la esportazione di materiale nucleare, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 2. Ciascuno Stato contraente non importera', o non autorizzera' la importazione di materiale nucleare, da uno Stato non contraente, a meno che non abbia ricevuto assicurazioni che tale materiale sara', durante il trasporto nucleare internazionale, protetto conformemente ai livelli di cui all'allegato I. 3. Uno Stato contraente non autorizzera' il transito sul proprio territorio per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materiale nucleare in provenienza o a destinazione di Stati non contraenti a meno che lo Stato contraente non abbia, nella misura possibile, ricevuto assicurazioni che il suddetto materiale sara' protetto, durante il trasporto internazionale, conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato I. 4. Ciascuno Stato contraente applichera', a norma della propria legislazione nazionale, i livelli di protezione fisica di cui all'allegato I al materiale nucleare trasportato da una parte all'altra di tale Stato attraversando acque o spazi aerei internazionali. 5. Lo Stato contraente che debba ottenere l'assicurazione che il materiale nucleare sara protetto secondo i livelli di cui all'allegato I conformemente ai precedenti paragrafi da 1 a 3 determinera' e informera' preventivamente gli Stati attraverso cui sara' previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonche' quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6. La responsabilita' di ottenere le assicurazioni previste al paragrafo 1 potra' essere assunta, con accordo reciproco, dallo Stato contraente che partecipa al trasporto in qualita' di Stato importatore. 7. Nulla nel presente articolo sara' interpretato come limitante in qualsiasi maniera la sovranita' territoriale e la giurisdizione di uno Stato, incluse quelle sullo spazio aereo e sulle acque territoriali di detto Stato.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari