1. Gli Stati contraenti designeranno e renderanno reciprocamente noti, direttamente o attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i rispettivi servizi centrali nonche' i corrispondenti incaricati di assicurare la protezione fisica del materiale nucleare e di coordinare le operazioni di recupero e d'intervento in caso di sottrazione, uso o alterazione illeciti di materiale nucleare o in caso di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti. 2. In caso di furto, di rapina o di qualsiasi acquisizione illecita di materiale nucleare o di fondata minaccia di perpetrazione di uno di tali atti, gli Stati contraenti forniranno collaborazione ed aiuto, nella misura possibile ed a norma delle rispettive legislazioni nazionali, per il recupero e la protezione di tale materiale a qualunque Stato ne faccia richiesta. In particolare:

  • a)uno Stato contraente assumera' i provvedimenti necessari al fine di informare, il prima possibile, gli altri Stati che ritenga siano interessati al furto, rapina o tutt'altra acquisizione illecita di materiale nucleare o minaccia fondata di perpetrazione di uno di tali atti, o di informare, se del caso, le organizzazioni internazionali;
  • b)in caso di bisogno, gli Stati contraenti interessati scambieranno informazioni, tra loro o con organizzazioni internazionali, al fine di proteggere il materiale nucleare minacciato, di accertare l'integrita' dei contenitori o di recuperare il materiale nucleare illecitamente sottratto e dovranno:
  • i)coordinare i loro sforzi attraverso canali diplomatici ed altri canali stabiliti di comune accordo;
  • ii)prestare, se cosi' richiesti, reciproca assistenza;
  • iii)assicurare la restituzione del materiale nucleare oggetto di furto o comunque mancante, a seguito degli eventi sopra menzionati. Le modalita' concrete per l'attuazione di tale collaborazione saranno definite dagli Stati contraenti interessati. 3. Gli Stati contraenti coopereranno e si consulteranno, in caso di bisogno, direttamente o attraverso organizzazioni internazionali al fine di ottenere indicazioni circa la progettazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi di protezione fisica del materiale nucleare durante il trasporto internazionale.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art5 · fonte del testo

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