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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 · Legge 18 marzo 2008, n. 70
- Aggiornato al
- 11 aprile 2008
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel suo…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Nessuna delle Parti Contraenti…
- Art. 4per danni o perdite 1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente…
- Art. 6di capitali, profitti ed utili Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori…
- Art. 7Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base…
- Art. 8di trasferimento I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9norme Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal…
- Art. 10delle controversie fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente…
- Art. 11delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Le controversie relative…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Se un argomento e' disciplinato sia dal presente Accordo che da…
- Art. 13fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente…
- Art. 14e scadenza 1. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore decorso un mese…
Altre partizioni dell’atto
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