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Tributario
Allegato III
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni · Legge 27 ottobre 1975, n. 692
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia
- Aggiornato al
- 30 dicembre 1975
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 182
- Art. 1ALLEGATO III (Articolo 57) REGOLAMENTO D'ARBITRATO Articolo 1 Numero degli arbitri I…
- Art. 2degli arbitri par. 1. prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente puo'…
- Art. 3Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica…
- Art. 4Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo…
- Art. 5del tribunale L'Ufficio centrale funziona come cancelleria del tribunale arbitrale.
- Art. 6La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali, compresi gli onorari degli…
- Art. 7Le Commissioni designano un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni sessione.
- Art. 8Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli interventi dei membri della…
- Art. 9Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello nominale; ogni delegazione di…
- Art. 10I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due lingue. Le proposte e le…
- Art. 11Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire sottocommissioni; esse possono…
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