[1]ammessi al trasporto par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.

[2]par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali.

[3]par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art14 · fonte del testo

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