tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:

  • a)coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
  • b)coordinare l'esercizio del loro diritti e l'adempimento del loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
  • c)coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;
  • d)invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art123 · fonte del testo

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