1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e di membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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