1. Il consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno. 2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art111 · fonte del testo

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