[1]Riprese

[2]1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione puo' essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti. 2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti, se tale luogo e' necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art6 · fonte del testo

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