[1]Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici

[2]1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e' assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede. 2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione puo' essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art4 · fonte del testo

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