[1]Approvazione di una coproduzione cinematografica

[2]1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorita' competenti inerente la coproduzione cinematografica. 2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorita' competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva. 3. Il coproduttore italiano e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente del Giappone. 4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorita' competenti si consultano al fine di assicurare la conformita' della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorita' competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorita' competente la propria valutazione sulla fattibilita' della coproduzione cinematografica. 5. Le autorita' competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalita' del presente Accordo. 6. Le autorita' competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonche' ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo. 7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari